DIOCESI SUBURBICARIA
DI VELLETRI - SEGNI
Parrocchia di S. Maria Intemerata, O.M.D.
LARIANO
IL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE
COSTITUZIONE - STATUTO - REGOLAMENTO
COSTITUZIONE E STATUTO
Art. 1 - È costituito nella parrocchia di Santa Maria Intemerata in Lariano, affidata all’Ordine della Madre di Dio, il Consiglio Pastorale Parrocchiale, in via sperimentale, secondo il presente Statuto.
NATURA
Art. 2 - Il Consiglio Pastorale Parrocchiale, in seguito denominato Consiglio, è l’organo di partecipazione dei fedeli alla vita e alla missione della parrocchia; esso rappresenta l’intera comunità parrocchiale nell’unità della fede e nella varietà dei suoi carismi e ministeri. I suoi membri prestano il loro aiuto nel promuovere l’attività pastorale della comunità. Il Consiglio fa riferimento al canone 536 del Codice di Diritto Canonico.
FINALITÀ
Art. 3 - Il Consiglio studia, programma e verifica l’azione pastorale della comunità nel duplice momento di crescita interiore e di missione.
Il Consiglio, in rapporto al Piano Pastorale diocesano e al carisma dell’Ordine della Madre di Dio, sentite le proposte della comunità parrocchiale, elabora un Piano Pastorale, che è presentato all’Assemblea riunita per l’Eucaristia, in cui potranno essere acquisiti altri suggerimenti e/o modifiche.
MEMBRI
Art. 4 - Il Consiglio è composto di diritto dal parroco e dai vice parroci; dai ministri ordinati che hanno incarichi pastorali nella vita parrocchiale e da un rappresentante dei religiosi e religiose operanti in parrocchia.
Il Consiglio è composto, inoltre, da laici elettivi che:
- appartengono a gruppi o associazioni parrocchiali;
- rappresentano le varie zone della parrocchia;
- svolgono un servizio stabile nella comunità;
- si distinguono per la testimonianza cristiana.
DURATA
Art. 5 - II Consiglio ha la durata di tre anni. Il mandato dei membri elettivi può essere rinnovato, ma non può essere revocato se non per giusti motivi, riconosciuti dal vescovo diocesano. In caso di dimissioni di membri del Consiglio subentreranno altrettanti elementi designati dagli stessi gruppi di provenienza dei dimissionari.
ELEZIONI
Art. 6 - Le elezioni per la scelta dei membri elettivi del Consiglio sono indette nei tempi e nei modi stabiliti dal REGOLAMENTO.
ORGANI
Art. 7 - Sono organi del Consiglio:
- La Presidenza (presidente il parroco, vice parroci, e due segretari).
- Essa ha il compito di tradurre in atto le decisioni del Consiglio, di indire le elezioni del Consiglio, preparare e convocare le riunioni fissando l’ordi¬ne del giorno, di decidere su questioni ordinarie e urgenti. Il parroco o il suo vice rappresenta il Consiglio in sede e in ambito diocesano.
- L’Assemblea Pastorale (i partecipanti all’Assem¬blea eucaristica).
- Essa ha il compito di formulare proposte e suggerimenti, per la costituzione del Piano Pastorale Parrocchiale elaborato dal Consiglio.
- La Segreteria (costituita da due membri del Consiglio, con funzioni di Segretario e Vice segretario).
Essa ha il compito di custodire e aggiornare i dati anagrafici dei consiglieri, preparare le convoca¬zioni, scrivere i verbali, conservare tutti gli atti e documenti, assicurare il collegamento con le varie strutture.
SEDUTE
Art. 8 - Il Consiglio si riunisce con periodicità bimestrale, secondo un calendario compilato all’inizio d’ogni anno sociale, salvo esigenze particolari.
PUBBLICITÀ
Art. 9 - Le riunioni del Consiglio sono pubbliche. Qualunque membro della comunità può assistervi come osservatore.
I documenti elaborati dal Consiglio saranno resi pubblici.
MODIFICHE
Art. 10 - II presente Statuto può essere modificato o integrato su richiesta di almeno un terzo dei membri del Consiglio e con il voto favorevole della maggioranza (metà più uno).
APPROVAZIONE
Art. 11 - Il presente Statuto con annesso Regolamento è sottoposto all’approvazione del vescovo diocesano ed eventualmente pubblicato sul Bollettino Ufficiale per gli atti di Curia.
REGOLAMENTO
ELEZIONI
Art. 1 - Sono elettori ed eleggibili coloro che, battezzati e cresimati, hanno compiuto rispettivamente 16 e 18 anni alla data in cui sono indette le elezioni.
Art. 2 - La data delle elezioni dei membri elettivi laici è stabilita dalla Presidenza almeno tre mesi prima della scadenza del triennio. Di ciò è data comunicazione ai Gruppi e alle Associazioni della Parrocchia, con Avviso pubblico. Queste entità si riuniranno e, con proprie modalità, eleggeranno chi avrà riportato il maggior numero di voti comunicando alla Presidenza, entro il termine di dieci giorni dalla data stabilita delle elezioni, i nomi degli eletti. Il Parroco potrà nominare direttamente un membro del Consiglio Parrocchiale per gli Affari Economici, persone che svolgono un servizio stabile nella comunità, Rappresentanti di Zona della città e persone che si distinguono per la testimonianza cristiana.
RIUNIONI DEL CONSIGLIO
Art. 3 - Il Consiglio è convocato dalla Presidenza con avviso spedito o recapitato a cura della Segreteria almeno una settimana prima della riunione.
L’avviso di convocazione deve contenere l’indicazione dell’O.d.G. e la precisazione degli orari di inizio e termine della riunione.
All’avviso di convocazione deve essere allegato il verbale della riunione precedente e possono essere uniti documenti e sussidi vari relativi a singoli argomenti all’O.d.G..
Art. 4 - La discussione in Consiglio è moderata da un incaricato dalla Presidenza. In apertura di riunione è data lettura del verbale della riunione precedente. I consiglieri possono chiedere rettifiche e chiarimenti, dopo di che il verbale è approvato per alzata di mano.
Art. 5 - Esaurita la discussione, i consiglieri passano alla votazione sull’argomento che avviene a maggioranza semplice e per alzata di mano. Spetta al Presidente la decisione finale ancorché contraria all’esito della votazione. In tal caso egli, al fine di salvaguardare la comunione operativa, ascolterà attentamente il parere del Consiglio, dal quale non si discosterà se non per giusti e ponderati motivi illustrati al Consiglio stesso.
Art. 6 - L’ordine del giorno termina con la voce Varie in riferimento alle quali ogni consigliere ha il diritto di presentare interpellanze.
COMMISSIONI
Art. 7 - In riferimento all’attuazione del Piano Pastorale o per altre specifiche esigenze possono essere costituite dalla Presidenza una o più Commissioni, composte da tre a cinque persone. Possono far parte delle Commissioni anche persone estranee al Consiglio. Al termine dei lavori assegnati la Commissione presenterà al Consiglio i risultati ottenuti.
MODIFICHE
Art. 8 - Il presente Regolamento può essere modificato o integrato su richiesta di almeno un terzo dei membri del Consiglio e con parere favorevole della maggioranza (metà più uno).
